Cosa vuol dire interconnessione
La norma chiede che il bene sia interconnesso «al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». Non definisce la parola. La definizione più precisa è nella circolare 4/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, scritta per il regime precedente: un bene è interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni (gestionale, pianificazione, progettazione, monitoraggio anche in remoto, altre macchine dello stabilimento) o esterni (clienti, fornitori, altri siti) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, pubbliche e internazionalmente riconosciute, e se è identificato in modo univoco con uno standard di indirizzamento riconosciuto, come l'indirizzo IP.
Due cose seguono da questa frase. La prima: contano lo scambio e la sua prova, non la presenza di una porta di rete. Una macchina con un connettore Ethernet che nessuno usa non è interconnessa. La seconda: lo scambio avviene verso un sistema, e quale sistema sia il «sistema aziendale di gestione della produzione» di una data fabbrica lo stabilisce il perito, caso per caso.
I requisiti: 5 caratteristiche obbligatorie e 2 su 3 ulteriori
Per le macchine del primo gruppo dell'elenco dei beni 4.0 (macchine utensili, robot, impianti di trasformazione, confezionamento, movimentazione e simili) il testo chiede cinque caratteristiche obbligatorie e almeno due tra tre ulteriori. L'elenco è nato come allegato A della legge 232/2016 (illustrato dalla circolare 4/E del 2017); oggi ha lo stesso contenuto nell'allegato IV della legge 199/2025 e nell'allegato E del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. La tabella riporta il testo dell'allegato con, a fianco, la prova che di solito si porta.
| Requisito | Cosa dice il testo | Prova tipica |
|---|---|---|
| 1. Controllo CNC e/o PLC (obbligatorio) | Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) | Scheda tecnica e configurazione del controllo; i segnali che il PLC espone |
| 2. Interconnessione ai sistemi di fabbrica (obbligatorio) | Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program | Collegamento documentato e storico dello scambio; per le istruzioni, la prova che la macchina le riceve |
| 3. Integrazione automatizzata (obbligatorio) | Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo | Schema dei flussi di materiali e informazioni; dati che la macchina scambia con le altre |
| 4. Interfaccia uomo-macchina (obbligatorio) | Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva | Verifica del perito sulla macchina |
| 5. Sicurezza, salute e igiene (obbligatorio) | Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro | Dichiarazioni e marcature del costruttore; verifica del perito |
| A. Telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto (2 su 3) | Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto | Accesso o lettura in remoto dello stato e degli allarmi della macchina |
| B. Monitoraggio continuo (2 su 3) | Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo con sensori e adattività alle derive di processo | Serie storica dei parametri, soglie e avvisi sulle derive |
| C. Modello o simulazione (2 su 3) | Integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento (sistema cyberfisico, digital twin) | Documentazione del modello e dei dati reali che lo alimentano |
Iperammortamento 2026: cosa cambia
Verificato il 21 ottobre 2026. L'agevolazione 4.0 per il 2026 non è più un credito d'imposta: la legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436) ha reintrodotto la logica dell'iperammortamento, cioè una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, valida solo per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. Le stesse norme sono oggi nell'articolo 364 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117/2026), che richiama quei commi.
Secondo l'articolo 364 la maggiorazione è del 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Riguarda beni materiali e immateriali nuovi degli elenchi allegati al testo unico (allegati E ed F, che il Ministero indica come sostituzione e aggiornamento degli ex allegati A e B della legge 232/2016) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Esiste anche un ramo per gli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile, di cui questa guida non si occupa.
Il percorso passa da una piattaforma del GSE: l'impresa invia una comunicazione preventiva con la data prevista di interconnessione, poi una di conferma, poi una di completamento, che segue l'interconnessione e in ogni caso va inviata entro il 15 novembre 2028. Le regole di dettaglio sono nel decreto interministeriale del 7 maggio 2026. Questa guida non le ripercorre: per le soglie, i termini e le condizioni di accesso vale il consulente fiscale.
Perizia e attestazione: quali prove servono
Secondo l'articolo 6 del decreto del 7 maggio 2026, le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione si comprovano con perizie asseverate corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all'albo e dotati di coperture assicurative, oppure con un'attestazione corredata di analisi tecnica di un ente di certificazione accreditato. Il testo dell'articolo 6 non indica una soglia di importo. Nel regime del 2017 la soglia c'era: sotto 500.000 euro per bene bastava una dichiarazione del legale rappresentante (circolare 4/E del 2017, paragrafo 6.3). Quella regola non va riportata al 2026 senza conferma del consulente.
Oltre alla perizia, l'articolo 7 richiede una certificazione contabile di un revisore legale dei conti, che attesta l'effettivo sostenimento delle spese. È un'altra pratica, non tecnica, e non si prova con i dati macchina.
Quanto al contenuto dell'analisi tecnica, la circolare 4/E del 2017 (regime precedente, ma è il testo ufficiale più dettagliato) elenca quattro punti:
- Descrizione tecnica del bene che dimostri l'appartenenza a una categoria dell'elenco, con il costo.
- Descrizione delle caratteristiche che soddisfano i requisiti obbligatori e le ulteriori scelte.
- Verifica dell'interconnessione: scambio di informazioni con un collegamento su specifiche documentate e pubbliche (la circolare fa come esempi TCP/IP, HTTP e MQTT), con identificazione univoca del bene, e le modalità in grado di dimostrare il collegamento.
- Rappresentazione dei flussi di materiali, semilavorati e informazioni che integrano la macchina nel sistema produttivo.
L'analisi tecnica si custodisce presso l'impresa e si mostra a richiesta degli organi di controllo. Chiedete al perito, all'inizio, quali evidenze vuole vedere: è molto più facile produrle durante la messa in servizio che ricostruirle dopo.
Dimostrare lo scambio dati: letture, comandi, storico
Il perito non si fida di una frase: vuole vedere lo scambio. I dati che la macchina produce sono la prova più diretta, perché sono il collegamento in funzione. Con Muvia Industrial il nodo vicino alla macchina legge i segnali con i driver (Siemens S7, OPC UA, Modbus TCP), li trasforma in tag con un nome e li invia a Muvia, dove restano consultabili con data e ora. Muvia non decide se la macchina è interconnessa; produce le prove che il perito valuta.
La tabella collega ogni prova a ciò che dimostra e a dove la si legge.
| Prova | Cosa mostra | Dove la si legge |
|---|---|---|
| Lettura dei segnali della macchina | La macchina espone stato, contatori e parametri che un sistema esterno legge con un protocollo documentato | Elenco dei tag con indirizzo o nodo, tipo e ultimo valore letto |
| Identificazione univoca | Il PLC e il nodo hanno un indirizzo di rete e la sorgente di ogni dato è riconoscibile | Configurazione della connessione del driver e console locale del nodo |
| Scrittura di un valore, dove la macchina la prevede | Il sistema invia alla macchina un'istruzione e la macchina la riceve | Prova concordata col perito: valore inviato e riletto nello storico (driver S7 e OPC UA) |
| Storico con data e ora | Lo scambio è continuo e non una fotografia: i valori hanno una serie nel tempo | Analisi dei segnali nel tempo, con l'intervallo di lettura |
| Soglie e avvisi | Il monitoraggio delle condizioni di lavoro è continuo e segnala le derive | Allarmi a soglia e registro degli allarmi |
| Continuità del collegamento | Il nodo funziona anche senza il cloud e conserva le letture in un buffer locale | Stato del nodo e dei driver, avvisi di nodo non raggiungibile |
| Cruscotto e report ispezionabili | Un documento che il perito può aprire, stampare e allegare alla perizia | Cruscotti, report PDF programmati, notebook stampabili in PDF |
Un percorso ordinato è il seguente: abilitare sulla macchina l'interfaccia che espone (la guida Modbus o OPC UA spiega come scegliere), elencare i segnali che servono, dare ai tag nomi stabili, lasciare che lo storico si accumuli per il periodo concordato e preparare un cruscotto con quei segnali. Dove le grandezze servono anche alla produzione, si riusano per gli indicatori della guida ai KPI di produzione e al calcolo dell'OEE. Un esempio di installazione su macchine vendute è nel caso d'uso sulle macchine connesse; il nodo che le legge è descritto alla pagina del nodo edge.
Interconnessione tardiva: cosa succede
Una macchina può entrare in funzione prima di essere interconnessa: il collegamento al gestionale arriva dopo, perché l'integrazione richiede settimane. La circolare 4/E del 2017 afferma che in quel caso la maggiorazione si fruisce solo a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza l'interconnessione, ammettendo anche una perizia in due tempi: la prima sui requisiti tecnici del bene, la seconda a interconnessione avvenuta.
Nel regime 2026 la logica è la stessa nel decreto del 7 maggio 2026: la maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, che si invia dopo l'interconnessione, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo, e il beneficio è subordinato all'esito positivo delle verifiche del GSE. In pratica: la data in cui lo scambio dati parte davvero è una data fiscale, e lo storico delle letture la documenta. Gli effetti di un ritardo su un caso concreto vanno discussi con il consulente prima di scegliere le date.
Il software: cosa rientra e cosa no
L'elenco dei beni immateriali (allegato V della legge 199/2025, oggi allegato F del testo unico) comprende per categoria software, sistemi, piattaforme e applicazioni, tra cui quelli per il monitoraggio e il controllo delle condizioni di lavoro delle macchine interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica, quelli per l'Industrial IoT e per l'analisi dei dati industriali. Il testo elenca il tipo di software, non dice come lo si acquista. La circolare 4/E del 2017 precisa, per il regime precedente, che il software acquistato con licenza d'uso rientra se può essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, e che i software di gestione d'impresa in senso lato (amministrazione, contabilità, gestione del cliente e simili) sono esclusi.
Per Muvia la regola è questa, e vale in ogni caso: l'agevolazione fiscale (l'iperammortamento 2026 e, prima, il credito d'imposta 4.0) si applica solo a Muvia installato on-premise, cioè sui server dell'azienda. Il servizio cloud di Muvia, in abbonamento (SaaS), non dà diritto all'agevolazione. Verifica sempre con il tuo consulente fiscale e con il perito.
Nel resto di questa pagina Muvia ha un ruolo diverso e più modesto: è l'evidenza dell'interconnessione, cioè dati di macchina letti, conservati e mostrati. Nessuna riga della guida dice che una macchina o un acquisto «è agevolabile»: lo stabiliscono il perito e il consulente.
Fonti ufficiali (verificate il 21 ottobre 2026)
Ogni affermazione di legge di questa guida viene da uno di questi testi, letto il 21 ottobre 2026. Le regole cambiano: prima di decidere rileggete il testo vigente.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Gazzetta Ufficiale: articolo 1, commi 427-436; allegati IV e V.
- Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 364 e allegati E ed F.
- Decreto interministeriale del 7 maggio 2026, modalità attuative dell'iperammortamento: articoli 3, 4, 6 e 7.
- Scheda del Ministero delle imprese e del made in Italy sul Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento.
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017: interconnessione, perizia e software del regime 2017.
Domande frequenti
Che scambia informazioni con un sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura, tramite un collegamento su specifiche documentate e pubbliche, ed è identificata in modo univoco (per esempio con un indirizzo IP). Lo dice la circolare 4/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate; la prova la valuta il perito.
No. L'agevolazione fiscale (iperammortamento 2026 e, prima, credito d'imposta 4.0) si applica solo a Muvia installato on-premise, cioè sui server dell'azienda; il servizio cloud di Muvia, in abbonamento (SaaS), non dà diritto all'agevolazione. Verifica sempre con il tuo consulente fiscale e con il perito.
No, da solo non basta. Le letture con data e ora sono la prova che lo scambio avviene, ma il perito verifica anche che la macchina abbia le caratteristiche dell'elenco e che il sistema a cui è collegata sia il sistema aziendale di gestione della produzione o la rete di fornitura.
L'articolo 6 del decreto del 7 maggio 2026 chiede la perizia asseverata o l'attestazione di un ente accreditato e non indica una soglia di importo. Nel regime del 2017 sotto 500.000 euro bastava una dichiarazione del legale rappresentante: non è detto che oggi valga. Chiedetelo al consulente.
Per la circolare 4/E del 2017 la maggiorazione si fruisce dal periodo d'imposta in cui si realizza l'interconnessione. Nel regime 2026 la maggiorazione rileva dal periodo della comunicazione di completamento al GSE, che segue l'interconnessione. Gli effetti su un caso concreto vanno discussi con il consulente.
Non è quello che la guida assegna a Muvia. Il nodo legge i segnali e, dove il driver lo prevede (Siemens S7 e OPC UA), può scrivere un valore. Il caricamento dei part program dipende dal controllo della macchina: la prova la dà il costruttore o l'integratore.